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Legittima difesa, quando diventa reato? Cosa prevede la normativa italiana

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03 aprile 2017 | 13.52
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Il tema della legittima difesa è tornato al centro dell'attenzione pubblica dopo i recenti fatti di cronaca. A partire dal caso di Lodi, dove qualche settimana fa un ristoratore ha sparato e ucciso un rapinatore entrato nella sua osteria, fino a quanto avvenuto sabato scorso nella frazione di Riccardina, nel bolognese, dove il titolare di un bar è stato ucciso da un malvivente nel corso di una rapina. Ed ora l'opinione pubblica si sta interrogando sulla questione: quand'è che si tratta di legittima difesa e quando, invece, viene compiuto un reato?

La legittima difesa è una delle 'cause di giustificazione', ovvero rientra in quelle situazioni che rendono lecito un comportamento normalmente qualificato come reato. La presenza di una causa di giustificazione, in particolare, farebbe venire meno l'antigiuridicità del fatto di reato, che non deve più per questo essere represso con una sanzione penale da parte dell'ordinamento. Vediamo, nel dettaglio, cosa prevede la normativa italiana e quali sono le proposte di legge in merito.

LEGITTIMA DIFESA: LA NORMATIVA ITALIANA - In Italia la legittima difesa è regolata dall'articolo 52 del Codice Penale che recita quanto segue: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". Nei casi previsti dall'articolo 614 (Violazione di domicilio) sussiste la legittima difesa "con un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: la propria o la altrui incolumità; i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione". Disposizione che si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto "all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

ECCESSO DI LEGITTIMA DIFESA (DELITTO COLPOSO) - L'atto difensivo, per essere legittimo, deve prima di tutto configurarsi come necessario, nonché proporzionale a quello offensivo. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il concetto di proporzione deve essere contestualizzato nelle circostanze dei singoli casi di specie via via verificatisi, e tenendo comunque presente la situazione di pericolo in cui, il soggetto aggressore, si sia volontariamente procurato.

Quando si viola il principio di proporzionalità fra la difesa e l'offesa si entra nel campo dell'eccesso di legittima difesa (delitto colposo previsto dall'articolo 55 del codice penale). In particolare, se un aggressore entra in una casa senza alcuna arma e l'aggredito gli spara un colpo di pistola o usa contro di lui un'altra arma scatta il reato di lesioni colpose (in caso di ferite) o di omicidio colposo (se muore). Se l'aggressore viene colpito alle spalle invece l'omicidio diventa volontario in quanto, per la legge, lui sta "desistendo" dalla propria intenzione criminosa.

LEGITTIMA DIFESA - ITER DELLA PROPOSTA DI LEGGE - Il 12 novembre 2015 la Lega Nord - a firma di Nicola Molteni - ha presentato a Montecitorio una proposta di legge con l'intento di modificare l'articolo 52 del Codice penale. Il testo originario, sulla falsariga di un'analoga previsione del codice penale francese, prevedeva di integrare la norma attualmente in vigore, stabilendo che "si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un'abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

La proposta di legge è stata però modificata durante la discussione in commissione Giustizia con l'approvazione di un emendamento del Pd a firma di David Ermini. Il nuovo testo non va a modificare più l'articolo del codice penale relativo alla legittima difesa ma l'art.59 relativo alle circostanze che attuano o eliminano la pena. Nello specifico, il testo stabilisce che la reazione di una persona offesa deve essere valutata in base all'andamento dei fatti, considerandola legittima se chi la compie si difende come conseguenza di un grave turbamento psichico oppure a causa di una azione colposa o volontaria della persona contro cui è diretto il fatto (cioè il ladro o il rapinatore). Il provvedimento, al momento dell'approdo in Aula il 21 aprile 2016, è stato rimandato in commissione su proposta di Area popolare e il relatore, il leghista Molteni, si è dimesso dall'incarico. Da quel momento l'iter è stato interrotto

LEGITTIMA DIFESA - A CHE PUNTO SIAMO? - Dopo i recenti fatti di cronaca Forza Italia ha chiesto al governo e alla maggioranza di calendarizzare in Aula, alla Camera, il provvedimento sulla 'legittima difesa', fermo da circa un anno nei cassetti della commissione Giustizia di Montecitorio. Il partito azzurro ha presentato due proposte di legge, una a firma Maria Stella Gelmini, l'altra sottoscritta da Gregorio Fontana, che puntano ad ''assicurare tutela e difesa alla persona e ai suoi beni nel caso di aggressione perpetrata nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora o dove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale''.

La 'pdl Gelmini' prevede che ''oltre a non essere punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata alla'offesa, non è punibile neppure colui che abbia operato in situazione di concitazione o paura''. La 'pdl Fontana' introduce, invece, una ''nuova causa di giustificazione, denominata 'legittima difesa in caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati', una necessaria specificazione ulteriore della causa di legittima difesa''.

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