Pubblicato 'Misure civili e penali contro la violenza familiare'
Si intitola 'Misure civili e penali contro la violenza familiare' (Giuffrè editore) ed esce proprio in concomitanza con la 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne' l'ultimo libro di Alessandra Gatto, magistrato presso il Tribunale di Spoleto dove svolge funzioni di giudice penale del dibattimento monocratico e collegiale occupandosi anche di reati in materia di fasce deboli.
L’opera analizza le tutele approntate dall’ordinamento contro la violenza e gli abusi familiari. L’autrice trae spunto dalla propria esperienza professionale dapprima come giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, sia del settore penale che di quello civile e successivamente presso il Tribunale di Spoleto. Vengono analizzate le novità in tema di minori allontanati dalla famiglia e le modifiche alla legge sull’adozione. Sul punto viene posto in luce che il legislatore ha posto dei limiti alla proroga dell’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, introducendo il presupposto del notevole danno derivante al minore dalla sospensione dell’affidamento e prevedendo la garanzia del contraddittorio delle parti.
Viene esaminata la disciplina dell’intervento urgente della pubblica autorità, dei procedimenti civili con allegazione di violenza domestica o di genere e la nuova disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, provvedimenti che, a seguito della Riforma Cartabia, possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal Tribunale per i minorenni qualora la condotta violenta possa arrecare pregiudizio ai minori.
Sotto il profilo penale vengono analizzate le misure a tutela dei familiari e le modifiche al Codice Rosso introdotte dalla l. 24 novembre 2023 n. 168, con riferimento alle novità introdotte dal legislatore in tema di maggiore protezione delle vittime. Viene posto in luce il potenziamento delle misure di prevenzione e il rafforzamento delle misure cautelari, con previsioni mirate anche a realizzare la celerità dei tempi dei procedimenti penali e la specializzazione nel settore.
Nel volume si esamina la disciplina dell’intervento urgente a tutela dei minori della pubblica autorità di cui all’art. 403 c.c.: presupposto giustificativo è la violazione dei c.d. diritti fondamentali di solidarietà familiare che tutelano l’interesse della persona, in tal caso minore di età, a ricevere quel sostegno e guida necessari per la sua crescita. Al riguardo l’art. 403 c.c. fa anzitutto menzione dell’abbandono morale, da individuarsi nella mancanza di quella carica affettiva indispensabile per una sana ed equilibrata crescita fisica e psicologica del minore.
L’art. 403 c.c. giustifica poi il provvedimento di allontanamento del minore anche nel caso di abbandono materiale, da ravvisarsi nella carenza di quel minimo di cura del minore tale da determinare la grave violazione del diritto del figlio al mantenimento, all’istruzione e all’educazione a lui riconosciuti dall’art. 315 bis c.c. È poi analizzata la nuova disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, così come novellata dalla Riforma Cartabia.
In particolare l’art. 473 bis.69 c.p.c. rubricato “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”, prevede che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 473 bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata.
Importante novità introdotta dalla Riforma Cartabia è che tali provvedimenti, qualora la condotta sopra descritta possa arrecare pregiudizio ai minori, possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal Tribunale per i minorenni. Tale previsione è di fondamentale importanza, in quanto consente al Tribunale per i minorenni, su impulso dell’organo requirente, di intervenire a tutela dei minori con un provvedimenti ancor più incisivi dal punto di vista del contenuto degli obblighi (rispetto ai provvedimenti di cui agli artt. 333 e 330 c.c.) contro colui il quale abbia tenuto la condotta illecita avente ad oggetto abusi familiari.
Tra le tante novità va menzionato il nuovo art. 382 bis c.p.p. che consente l’arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori. Disposizione, questa, che prevede che nei casi di cui agli articoli 387 bis, 572 e 612 bis c.p., si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
Il fondamento dell’articolo deve essere individuato nell’interesse della vittima di violenza domestica o di genere (nel caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, o qualora si tratti dei delitti di maltrattamenti o di atti persecutori) ad una pronta ed efficace tutela al fine di evitare che le condotte criminose dell’agente possano degenerare sino a comportare conseguenze ancor più pericolose.
È stato poi previsto, al fine di favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica, in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica che nel caso di delega, l’individuazione deve avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica. È stato inoltre ampliato l’elenco dei processi ai quali debba essere riconosciuta priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi.
Inoltre in relazione all’applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, è sancito il dovere del pubblico ministero di richiedere l’applicazione della misura entro trenta giorni dall’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato ed è poi previsto il dovere del giudice di pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria.