La depenalizzazione di numerosi reati, intervenuta nel 2016, ha comportato numerosi paradossi. Come riportato da laleggepertutti.it, uno di questi è l’impossibilità di punire più l’ingiuria. Non essendo più tale comportamento un illecito penale, la dichiarazione della vittima non ha più alcun valore nel processo civile di risarcimento. Per cui, a meno di camminare con un registratore addosso sempre acceso, chi viene offeso in assenza di testimoni non può più difendersi per l’impossibilità a dimostrare il fatto.
Un altro paradosso – reso evidente da una recente sentenza della Cassazione – è in materia di danneggiamento. Secondo l’attuale regime normativo, infatti, chi minaccia di danneggiare commette reato ma chi danneggia no. Questo significa che chi “fa tante chiacchiere” viene incriminato, mentre chi passa direttamente ai fatti, lasciando da parte le parole, conserva intatta la fedina penale. Possibile? Assolutamente sì, almeno in presenza di determinate condizioni. Ci spieghiamo meglio, partendo da un paio di esempi.
Marcello ha un acerrimo rivale in condominio: si tratta di Ernesto, suo dirimpettaio di pianerottolo. Tra i due è sempre guerra per qualsiasi scusa. Un giorno Ernesto nota che l’auto di Marcello, all’interno del cortile condominiale, è parcheggiata in malo modo e non gli consente di passare con facilità. Trova così la scusa per inveire contro di lui e minacciarlo: «Appena ti giri, ti rigo tutta la fiancata. Ti buco le gomme». Marcello, per il timore di dover far riparare la macchina, sta tutto il giorno in tensione e, di tanto in tanto, controlla dal balcone che sia tutto a posto. Poi, a fine giornata, decide di denunciare Ernesto per la minaccia ricevuta.
In questo esempio, chi proferisce la minaccia commette reato: va, quindi, incontro a un processo penale, alla sanzione e al conseguente pagamento del risarcimento alla parte civile.
Tornando all’esempio di poc’anzi, Ernesto, anziché minacciare Marcello di rompergli l’auto, aspetta che questo si assenti per sfregiare il cofano con un chiodo. Ernesto denuncia Marcello ma la querela viene archiviata.
Il comportamento di Ernesto, in questa seconda ipotesi, rientra nel danneggiamento semplice che, tuttavia, è stato ormai depenalizzato.
Come noto, il decreto legislativo n. 7/2016 ha trasformato il danneggiamento semplice, che prima costituiva reato, in un illecito amministrativo, punito con una sanzione civile (da 100 a 8mila euro). Il tutto subordinatamente all’avvio di una causa civile intentata dal danneggiato. Il quale però potrebbe non trovare conveniente agire in tribunale per un danno irrisorio al fine di ottenere il risarcimento. Con buona pace per il colpevole che non sarà mai punito.
Resta reato, invece, il danneggiamento aggravato, quello cioè commesso con violenza o minaccia alla persona, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o di sciopero, o relative all’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; quello compiuto su edifici pubblici o destinati a utilizzo pubblico o all’esercizio di culto o su cose di interesse storico-artistico o su immobili sia in costruzione sia in ristrutturazione; quello su beni esposti alla pubblica fede come ad esempio la strada pubblica o un parcheggio pubblico.
Quindi, nell’esempio di poc’anzi, se il danneggiamento dell’auto di Marcello avviene mentre questa è parcheggiata ai margini di una strada comunale, il comportamento di Ernesto rientra nel reato. Invece, se il danneggiamento avviene nel cortile del condominio o in un parcheggio privato, l’azione non è più reato.
La sostanza è, dunque, questa: chi minaccia di danneggiare una cosa altrui commette sempre reato, quello appunto di minaccia. Al contrario, chi passa direttamente ai fatti e danneggia il bene altrui, ma lo fa in modo da non rientrare nelle condotte “aggravate” (ad esempio quando l’auto è parcheggiata in una piazza), non commette alcun reato essendo il danneggiamento semplice un illecito non penale ma amministrativo (per di più, come visto, difficilmente punibile per danni tenui).