Non è fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge ma sono Illegittime alcune disposizioni sull'Autonomia differenziata. Accogliendo una serie di rilievi sollevati nei ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, e in linea con le osservazioni avanzate da esperti e istituzioni come l’Ufficio parlamentare di bilancio e Banca d’Italia, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l’incostituzionalità di una serie di aspetti della legge Calderoli. La pronuncia della Consulta fissa soprattutto un principio fondamentale: spetta al Parlamento colmare i vuoti segnalati. Nel merito, i rilievi toccano alcuni punti cruciali: dall’impossibilità di devolvere intere materie, alla questione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, fino appunto al ruolo del Parlamento. È necessario attendere il dettaglio della sentenza e rimane aperta la questione di come dare attuazione a una precisa previsione costituzionale che riconosce la possibilità di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” alle regioni ordinarie. Nello specifico, incostituzionale è stato giudicato tutto l’impianto costruito dalla legge Calderoli per la determinazione dei Lep nelle materie in cui rilevano diritti civili e sociali. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e l’eventuale loro successivo aggiornamento, non possono essere affidati a decreti del presidente del Consiglio dei ministri, che escludono completamente il Parlamento. Stop anche alla possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento dello stesso gettito perché "potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti che - dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all'esercizio delle funzioni trasferite - non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni". Soprattutto, la Corte rimette al centro il principio di sussidiarietà. E sottolinea che la distribuzione delle funzioni legislativa e amministrative tra Stato e Regioni deve avvenire "in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione". È, dunque, "il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni". Per questo l'Autonomia "deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini". L’interpretazione della pronuncia della Consulta divide in maniera evidente l’arco costituzionale. "L'Autonomia ha superato l'esame di costituzionalità ed è un'ottima notizia: i rilievi saranno facilmente superati dal Parlamento", la versione dei fatti della Lega. Sul fronte opposto, le opposizioni in blocco ritengono "demolita" la riforma e scongiurato il rischio di spaccate il Paese: la "secessione non ci sarà".