Il dl approvato in Consiglio dei ministri modifica la legge dell'ex ministro Orlando, la cui entrata in vigore, già posticipata per tre volte, era prevista l'1 gennaio
Controllo sulle intercettazioni non rilevanti da parte del pm e non più della polizia giudiziaria. Possibilità per gli avvocati difensori di esaminare per via telematica il materiale. Cade l'incriminazione per violazione di segreto per i giornalisti che pubblicano gli ascolti. Il decreto legge approvato in Consiglio dei ministri modifica la legge dell'ex ministro Andrea Orlando la cui entrata in vigore, già posticipata per tre volte, era prevista il prossimo 1 gennaio. Per le indagini in corso valgono le regole attualmente in vigore, le nuove si applicheranno a tutte le iscrizioni di notizia di reato posteriori al 29 febbraio 2020.
Non sarà più la polizia giudiziaria ma il pubblico ministero a selezionare il materiale e decidere quello rilevante. ''Il pubblico ministero - si legge nel decreto - dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini". Il decreto prevede poi che gli avvocati difensori abbiano accesso alle intercettazioni depositate. "I difensori per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche".
Novità sono introdotte anche sull'uso dei trojan, i captatori informatici che potranno essere usati "per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni".
Il decreto stabilisce poi che le intercettazioni siano depositate solo per via telematica e che l'archivio digitale telematico sia "tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica". L’archivio "è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali". Il procuratore "impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto custodito".
All’archivio "possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati". Nel caso di richiesta di copia da parte dei difensori "il rilascio è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia".