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Come si forma un nuovo governo: ecco l'iter

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05 dicembre 2016 | 12.21
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In seguito alle dimissioni di Matteo Renzi, dopo la vittoria del 'No' al referendum costituzionale, e nel momento in cui rimetterà l'incarico al presidente della Repubblica, si aprirà quella che viene definita 'crisi di governo'. La formazione di un nuovo governo avviene attraverso diverse fasi più o meno articolate che vanno dalle consultazioni (fase preparatoria) all'incarico, fino a quella che caratterizza la nomina.

Una volta accolte le dimissioni del presidente del Consiglio, per il Capo dello Stato si apre la fase preparatoria, durante la quale si svolgono le consultazioni che il Presidente della Repubblica avvia per individuare il potenziale premier in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del parlamento. Tra le personalità che il Presidente della Repubblica consulta ci sono ad esempio i presidenti delle Camere, gli ex Presidenti della Repubblica e le delegazioni politiche, che propongono un candidato al quale affidare l'incarico o in alternativa la convocazione di elezioni anticipate. Questa avviene con la firma del Capo dello Stato di un decreto con il quale le Camere vengono sciolte ed entro mesi dalla data di fine della legislatura i cittadini vengono chiamati alle urne.

Nonostante non sia espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell'incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l'incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo e ottenere la fiducia dal Parlamento. Il presidente del Consiglio incaricato deve aprire una trattativa con le forze politiche e cercare una coalizione che possa essere solida. Se esistono questi presupposti, deve rimettersi alla fiducia del Parlamento oppure rinunciare all'incarico.

L'incarico è conferito in forma orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Una volta conferito, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici. L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell'Esecutivo e dei Ministri.

Il procedimento si conclude con l'emanazione di tre tipi di decreti da parte del Presidente della Repubblica, con i quali nomina il Presidente del Consiglio, i singoli ministri e l'accettazione delle dimissioni del governo uscente. Prima di entrare in carica, il Presidente del Consiglio e i ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88.

Successivamente, entro dieci giorni dal decreto di nomina, il governo deve presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere la fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari e avvenire per appello nominale, al fine di impegnare i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all'elettorato. Il Presidente del Consiglio e i ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e prima della fiducia, e salvo crisi di governo, restano in carica 5 anni.

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