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Manovra, in arrivo plastic tax e sugar tax

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29 ottobre 2019 | 23.34
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Arriva la plastic tax, un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. La misura è contenuta nella bozza della legge di bilancio 2020. L'imposta è fissata nella misura di 1 euro per chilogrammo di materia plastica e non è dovuta per i prodotti risultino compostabili.

Nella bozza del ddl è inserita anche la sugar tax. Viene istituita infatti un'imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti. Nel dettaglio, si legge bella bozza del provvedimento, viene “istituita una imposta sul consumo delle bevande analcoliche” ossia “i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Ue, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume”. Nel provvedimento si prevede che l’imposta di queste bevande sia “fissata nelle misure di euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti; di euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione”.

L’imposta, si legge, “non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell’Ue ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall’imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro” per i prodotti finiti e “a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti” predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. Il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande, si legge ancora, “è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza”.

Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell’imposta, si sottolinea, “sono demandate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell’acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande”.

Il mancato pagamento dell’imposta, si legge ancora, è punito con la sanzione amministrativa “dal doppio al decuplo dell’imposta evasa non inferiore comunque a euro 500,00. In caso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00”. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, “si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00”.

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