Se in seguito a un incidente stradale, l'automobilista subisce un colpo di frusta e questo viene accertato dai medici, la compagnia assicuratrice non può negare il risarcimento, chiedendo la presentazione delle radiografie. A stabilirlo è il giudice di pace di Venezia con la sentenza n. 769/2016, che ha condannato una compagnia al risarcimento del danno e delle spese e alla segnalazione all'Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Il colpo di frusta è uno dei danni più comuni in caso di incidente stradale, soprattutto nel caso di tamponamento, ed è uno degli infortuni per i quali più frequentemente gli automobilisti chiedono un risarcimento alle compagnie assicuratrici. In seguito alla riforma del 2012 (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1), e con l'obiettivo di evitare truffe e false segnalazioni, scrive il portale 'diritto.it', il colpo di frusta (e altre lesioni da incidente stradale di lieve entità) può essere liquidato dalla compagnia assicurativa solo a seguito di riscontro medico-legale che accerti l'effettiva esistenza del danno. Per il risarcimento è quindi sufficiente l'accertamento clinico.
La sentenza emessa dal giudice di pace di Venezia ha condannato una compagnia assicuratrice che si era rifiutata di risarcire il danno da colpo di frusta senza previ esami radiologici. Secondo il giudice, gli accertamenti clinici effettuati dai medici del pronto soccorso sono sufficienti a determinare l'effettiva esistenza della lesione. Tuttavia, rimane qualche dubbio legato all'interpretazione della riforma del 2012.
Il "riscontro medico-legale" da cui deve risultare "strumentalmente accertata" l'esistenza della lesione deve necessariamente prevedere l'uso di macchinari specifici? La compagnia assicuratrice in esame, come molte altre, ha interpretato il decreto legge in senso restrittivo: la lesione di lieve entità può essere risarcita solo dopo la rilevazione da parte di un macchinario specifico, in questo caso la radiografia. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18873 del 2016, ha invece aperto a un'interpretazione più estesa del decreto: è il medico legale a essere competente nella valutazione del danno da rimborsare, e non il macchinario in sé, che serve solo da ausilio allo specialista.
Nel caso specifico del colpo di frusta, il giudice di pace di Venezia ha stabilito un principio molto interessante: gli esami radiologici non influiscono sulla liquidazione del danno, perché per loro natura "non riescono a rilevare le alterazioni dei tessuti molli paravertebrali". In altre parole, con il colpo di frusta raramente si verificano delle lesioni visibili tramite radiografia. Il medico in questione invece, aveva rilevato un danno biologico permanente del 2-3 per cento: la compagnia assicuratrice, segnalata all'Ivass, deve risarcire il cliente dei danni e delle spese.