I chiarimenti sull'utilizzo per l'attività motoria in una circolare indirizzata ai prefetti
E' esentato dall'obbligo di indossare la mascherina all'aperto solo chi fa sport, mentre chi svolge ''attività motoria'', come ad esempio passeggiando, dovrà indossarla. La precisazione è contenuta in una circolare del capo di Gabinetto Bruno Frattasi, inviata ai prefetti, che fornisce alcuni chiarimenti in merito ai profili più strettamente legati ai controlli amministrativi sulla corretta applicazione del quadro regolatorio statale e regionale. Sulla disposizione che introduce l'obbligo dell'uso all'aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la circolare precisa che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione. La circolare evidenzia, inoltre, che il decreto legge 125 interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Modificando la precedente previsione, la novella legislativa stabilisce che tale facoltà derogatoria sia innanzitutto esercitabile ai fini dell'introduzione di misure restrittive, mentre quelle di carattere eventualmente ampliativo potranno essere adottate nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e d'intesa con il ministro della Salute. La circolare, inoltre, richiama la proroga fino al prossimo 31 dicembre dell'utilizzo, nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure', del contingente incrementale di 753 unità di personale militare, per i compiti relativi al contenimento della diffusione del Covid.
La circolare che il capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi ha inviato ai prefetti, richiama l'attenzione su possibili condotte elusive in merito alla sospensione delle attività di ballo, all'aperto e al chiuso, previste dall'ordinanza del ministero della Salute, evidenziando sul punto che l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub, e simili) è da ritenersi anch'essa interdetta e passibile di sanzioni.