I beneficiari e gli esclusi dall'operazione, i finanziamenti fruibili, il ruolo del consulente del lavoro e dell'operatore di microcredito, gli obblighi informativi, così come garanzie e costi con esempi pratici.
"Il Microcredito ha lo scopo di sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero di promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro. Di conseguenza, solo le srl semplificate potranno accedere a questo tipo di finanziamento".
A ricordarlo la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro che, in attesa di conoscere ulteriori indicazioni dal Mise, illustra, nel suo ultimo approfondimento, i beneficiari e gli esclusi dall'operazione, i finanziamenti fruibili, il ruolo del consulente del lavoro e dell'operatore di microcredito, gli obblighi informativi, così come garanzie e costi con esempi pratici.
"Non rientrano nell'attività di microcredito -spiega- la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali e la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo. E' precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso".