Il diritto alla salute è riconosciuto come diritto fondamentale dalla Costituzione. E' per questo motivo che, per salvaguardarlo, al dipendente viene consentita l'assenza retribuita nei giorni in cui la capacità lavorativa è ridotta a causa dell'insorgere di una malattia o di un infortunio. Durante la malattia, però, il dipendente non percepisce il normale stipendio, bensì un'indennità sostitutiva che per la maggior parte del periodo viene corrisposta dall'Inps. Nel dettaglio, è il datore di lavoro ad anticiparla pagandola in busta paga, ma è l'Inps poi a rimborsarla facendosi carico sia dell'indennità che dell'accredito dei contributi figurativi. Tuttavia l'importo dell'indennità è ridotto rispetto al normale stipendio: infatti, per il periodo che va dal 4° al 20° giorno viene riconosciuto il 50% della retribuzione, mentre dal 21° al 180° giorno di assenza si sale al 66,66%. Successivamente al 180° giorno, invece, il dipendente non percepisce alcuna indennità dall'INPS. Come abbiamo appena visto, però, l’Inps si fa carico solamente dell'indennità di malattia per il periodo che va dal 4° al 180° giorno. Chi paga quindi il dipendente nei primi tre giorni di assenza? Per quello che viene definito periodo di carenza l'indennità è a pieno carico del datore di lavoro, mentre è il CCNL di riferimento a stabilire la percentuale di retribuzione che dovrà essere corrisposta. Ricordiamo, inoltre, che l'importo dell'indennità di malattia può essere ridotto in caso di assenza alle visite fiscali. Il dipendente in tal caso è sanzionato con la decurtazione del 100% dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia e del 50% della stessa per il periodo successivo.