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Irpef, Iva e Irap: oggi scade tutto

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20 settembre 2017 | 06.55
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Ultimo giorno per mettersi in regola con i versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 21 agosto 2017.

Scade infatti il 20 settembre la possibilità di godere della maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (il cosiddetto 'Ravvedimento breve').

CHI DEVE VERSARE - Il promemoria dato dallo 'Scadenzario Fiscale' del sito dell'Agenzia delle Entrate ricorda che tra i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi ci sono dipendenti e pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali.

E ancora: imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio; lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali; società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati; società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società.

Ma anche istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie; Enti che non svolgono attività commerciali e organi e amministrazioni dello Stato.

COME FARLO - Attraverso il 'Modello F24' con modalità telematiche, in modo diretto (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.

SENZA PARTITA IVA - Per coloro che non sono titolari di partita Iva sarà possibile effettuare il versamento con 'Modello F24' cartaceo presso banche, Poste e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

L'Agenzia delle Entrate ricorda inoltre, sempre secondo quanto riportato sul sito, che i sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.

I CODICI TRIBUTO

1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef

1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires

1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva

1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap

1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale

1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997

4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE

4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI

4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE

4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI

4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE

4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI

8901 - Sanzione pecuniaria Irpef

8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef

8904 - Sanzione pecuniaria Iva

8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta

8907 - Sanzione pecuniaria Irap

8918 - Sanzione pecuniaria Ires

8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

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