Rendere sempre più concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare nel pubblico impiego, assunzioni nella logica di un reclutamento che d'ora in poi punta a soddisfare i reali fabbisogni delle amministrazioni pubbliche e non si basa più sulle piante organiche. Superamento del precariato storico e la previsione nei concorsi di meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche. Inoltre, l'attribuzione all'Inps di un polo unico per l'accertamento medico legale in caso di assenze per malattia che sarà operativo dal 1 settembre.
Sono alcune delle principali novità introdotte dal nuovo testo unico del pubblico impiego, che attua la riforma Madia in due corposi decreti legislativi e approvato oggi in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. In particolare si enuncia l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, "finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare".
La riforma tende a un "progressivo superamento della 'dotazione organica' come limite alle assunzioni - secondo quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi - fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del 'Piano triennale dei fabbisogni', con la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni differenziati in base agli effettivi fabbisogni, la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e la previsione di un sistema informativo nazionale volto a orientare la programmazione delle assunzioni".
Dal capitolo concorsi però vengono esclusi coloro che in ogni caso, hanno prestato servizi presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno. Inoltre, viene data la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata e la previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione e la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca.
Al fine di prevenire il precariato insieme a una soluzione transitoria per superare il pregresso "viene stabilito a regime il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte specifiche procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti".
Per l'integrazione delle persone con disabilità viene istituita una Consulta nazionale composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, e la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, di un responsabile dei processi di inserimento. Si procede poi alla "definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali".
Sulla valutazione della performance dei dipendenti pubblici entra più nel merito il decreto legislativo che va a modificare la legge Brunetta. In particolare "il provvedimento persegue l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni" si legge ancora nel comunicato del Cdm.
Tra le principali novità "viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nelle norme inoltre, "è stato chiarito che la valutazione negativa delle performance, come specificamente disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari".
Si prevede una valutazione anche collettiva. "Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso - si spiega - alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti. Oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza".
Saranno gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) a verificare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi. A tal proposito, sono previsti strumenti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV, specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli uffici.
Inoltre, viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa sulla base della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi. Una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti viene perseguita dando un "peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità". Infine è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di mancata adozione del Piano".
Infine sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale. Non più premi a pioggia: si stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati".