Chi può richiederla, quali sono i requisiti, come si calcola il trattamento: tutto quello che c'è da sapere per andare in pensione a 63 anni. A spiegarlo è Noemi Secci, consulente del lavoro, in un articolo pubblicato sul portale di informazione e consulenza legale 'La legge per tutti'.
I requisiti per ottenere la pensione, com’è noto - spiega l'esperta - sono stati molto inaspriti dalla legge Fornero: per uscire dal lavoro nel 2016, nella generalità dei casi, sono necessari 66 anni e 7 mesi per la pensione di vecchiaia (per le donne 'bastano' 65 anni e 7 mesi, ma il requisito sarà pari a quello degli uomini nel 2018), e 42 anni e 10 mesi per gli uomini per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne). Requisiti certamente non semplici da raggiungere. Quello che molti non sanno è che esiste una 'terza via' per ottenere la pensione: si tratta della pensione anticipata contributiva, che può essere raggiunta a 63 anni di età (con l’aggiunta di 7 mesi, dovuta agli adeguamenti alla speranza di vita).
REQUISITI - Oltre all’età, per raggiungere la pensione anticipata contributiva, i requisiti sono:
– il possesso di almeno 20 anni di contributi;
– l'ammontare dell’assegno ottenibile, che deve essere superiore a 2,8 volte l’assegno sociale (in pratica, la pensione deve risultare pari ad almeno 1255 euro).
CHI PUO' RICHIEDERLA - La pensione anticipata contributiva - spiega l'esperta - non ha destato molto interesse, sinora, poiché si riteneva che fosse riservata soltanto ai lavoratori con diritto al calcolo della pensione interamente contributivo: in pratica, si pensava che questo tipo di pensione fosse riservata a chi fosse privo di contributi versati prima del 1996. Una recente circolare dell’Inps, tuttavia, ha chiarito che la pensione anticipata contributiva può essere richiesta anche da chi possiede contributi versati precedentemente al 1996 , qualora sia iscritto alla Gestione separata e opti per il computo nella gestione stessa della contribuzione posseduta in altre gestioni. In pratica, è data, agli iscritti alla Gestione separata (liberi professionisti e lavoratori autonomi, parasubordinati- co.co.co., o soggetti che hanno fruito dei voucher per lavoro accessorio), la possibilità di cumulare i contributi appartenenti a casse diverse in tale gestione, in modo da ottenere un’unica pensione, anche se la contribuzione da computare è stata versata anteriormente al 1° gennaio 1996. Poiché tutta la contribuzione versata o cumulata nella Gestione separata deve essere calcolata col metodo contributivo, in quanto la gestione può dare unicamente luogo ad un trattamento soggetto a tale sistema di calcolo, la pensione anticipata contributiva può dunque essere domandata anche da chi, al 31 dicembre 1995, risulta avere dei contributi già versati (che quindi sarebbero dovuti essere calcolati col metodo retributivo).
COME SI RICHIEDE - Per ottenere la pensione anticipata contributiva col cumulo - si legge - deve essere esercitata la facoltà di computo al momento della presentazione della domanda di pensione: in pratica, è necessario richiedere la pensione nella Gestione Separata ed optare esplicitamente, nella stessa istanza di pensione, per il computo dei contributi accumulati nelle altre gestioni. Questo, invece, non è necessario per i 'contributivi puri', cioè per chi non possiede contributi versati prima del 1996, laddove possiedano almeno 20 anni di contributi, perché possono accedere comunque alla pensione anticipata a 63 anni, anche senza computo.
CALCOLO - La facoltà di andare in pensione anticipatamente a 63 anni - raccomanda l'esperta - deve essere ponderata attentamente, in quanto il calcolo col metodo contributivo può comportare, a seconda dei casi, forti penalizzazioni. Il sistema contributivo, infatti, non si basa sugli ultimi stipendi, ma sulla somma dei contributi accantonati e rivalutati (montante contributivo) e sul coefficiente di trasformazione, che converte i contributi in pensione, in modo tanto più favorevole, quanto più è alta l’età pensionabile. La penalizzazione - si legge - è dunque minore per quei soggetti che possedevano già, prima del computo, contributi non utili al calcolo retributivo, o che comunque sarebbero dovuti essere assoggettati alla totalizzazione, per ottenere una pensione (ugualmente calcolata col contributivo).