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Medici manager, ecco cosa cambia

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28 luglio 2016 | 20.04
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Un elenco nazionale, presso il ministero della Salute, degli idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle Asl, Ao e altri enti del Ssn, policlinici universitari compresi. Con le disposizioni per il conferimento degli incarichi e la decadenza da direttore generale in caso di gravi disavanzi, violazioni di leggi o mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza. E nuove misure anche per gli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e socio-sanitario. Una piccola rivoluzione per i medici manager, stabilita dal decreto legislativo che recepisce quanto previsto dall'art. 11 della Legge delega Madia sulla dirigenza sanitaria, varato oggi pomeriggio in Cdm.

Il provvedimento consta di 9 articoli. L'articolo 1 prevede per i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, l'istituzione presso il ministero della Salute di un elenco nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di direttore generale, cui si accede mediante avviso pubblico di selezione per titoli. L’elenco è aggiornato con cadenza biennale, è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato sul sito internet del ministero. Elevata da due a quattro anni la durata della validità per gli iscritti, ferme restando la cadenza biennale della selezione la durata biennale del mandato della commissione nazionale e la possibilità per l'iscritto di presentarsi alle successive selezioni (alla scadenza dei quattro anni). Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni, e siano in possesso già dei requisiti della laurea magistrale e della comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. L'esperienza pregressa richiesta può essere stata maturata "sia nel settore pubblico o sia nel settore privato".

Si prevede quale requisito d’accesso ulteriore anche l’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla regione anche in ambito interregionale. Ai fini della formazione dell’elenco, con decreto del ministro della Salute è nominata ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione composta da cinque membri. I componenti possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell’elenco e all’espletamento delle attività connesse e conseguenziali. In fase di prima applicazione, la Commissione è nominata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell’elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. L'articolo 2 è relativo ai dg, che le regioni nominano "esclusivamente" scegliendo fra gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, che "propone al Presidente della regione una terna rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque". La durata dell’incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale.

Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi. In caso di esito negativo dichiara "la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto", mentre in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. Non solo, la Regione può risolvere il contratto dichiarando l’immediata decadenza del direttore generale "se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

E ancora, l’articolo 3 disciplina le disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, da parte del direttore generale. La commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. L'elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto.

L’articolo 4 riporta le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico di direttore generale, di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari. Con l'art. 5 si specifica che, fino all’istituzione dell’elenco nazionale e degli elenchi regionali, si continueranno ad applicare le misure vigenti.

All’articolo 6 si precisa che le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l’intesa della Regione con il Rettore. Mentre nell''art. 7 si afferma che le disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. L’articolo 8 spiega che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali sarà a titolo gratuito: "Ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati". Con l'ultimo articolo si illustrano le abrogazioni normative e le disposizioni finali.

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