A seguito della pubblicazione della circolare Inps numero 163 del 2017 sullo sgravio contributivo per i contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione vita-lavoro, anche la Fondazione Studi consulenti del lavoro è intervenuta con la circolare numero 11, per fornire maggiori chiarimenti sul tema.
Nel documento viene analizzato il decreto interministeriale del dicastero Lavoro e del ministero dell'Economia e finanze, che attua quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 80 del 2015, per poi soffermarsi sulle condizioni di fruizione dello sgravio: dalle caratteristiche del contratto aziendale alle tempistiche e modalità di deposito dello stesso, dalla richiesta di ammissione all'agevolazione all'istruttoria Inps fino al calcolo del beneficio spettante al datore di lavoro.
"L’Inps -si legge nella circolare- ha chiarito che lo sgravio spetterà al datore di lavoro identificato dal proprio codice fiscale attraverso la presentazione della suddetta domanda su una sola delle posizioni contributive attive, che sarà l’unica cui spetterà la possibilità di fruire materialmente dello sgravio attraverso la relativa denuncia contributiva mensile. Lo sgravio concesso terrà in ogni caso conto dei dati relativi alla forza occupazionale del datore di lavoro anche se in parte riconducibile ad altri posizioni contributive Inps".