Dai consulenti del lavoro arrivano le istruzioni per l'uso sui nuovi voucher. "Il decreto legge numero 2853, di conversione del decreto legge 50 del 2017, copre il vuoto normativo -si legge nella circolare n.8/2017 della Fondazione Studi consulenti del lavoro- creatosi dopo la soppressione dei voucher. Ora, infatti, per le prestazioni di lavoro occasionale vengono introdotte due modalità di occupazione dei lavoratori, che vedono applicare regole differenti a seconda delle caratteristiche dell’utilizzatore del buono lavoro e delle attività prestate. In pratica, le persone fisiche che utilizzano prestazioni limitatamente ad alcune attività, non incluse nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, possono utilizzare il 'libretto di famiglia'; in tutti gli altri casi, invece, è previsto il contratto di prestazione occasionale".
"Questa forma semplificata -spiega- per la gestione del lavoro accessorio che si esplica attraverso il 'libretto di famiglia' interessa in particolar modo chi svolge piccoli lavori domestici, di giardinaggio o manutenzione oppure chi svolge assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, oppure per attività di insegnamento privato supplementare".
E nella circolare "si precisano non solo le attività per le quali è possibile richiedere prestazioni di lavoro occasionale con il libretto di famiglia, ma anche gli adempimenti che il prestatore e l'utilizzatore devono rispettare".
Entrambi, infatti, prosegue, "devono preliminarmente effettuare la registrazione sulla piattaforma telematica Inps, che sarà disponibile dal prossimo 10 luglio". "La registrazione - sottolinea - è indispensabile sia per permettere agli utilizzatori di richiedere il libretto di famiglia, sia per consentire all’Inps di identificare il prestatore quale soggetto destinatario delle prestazioni ai fini assicurativi e per il pagamento dei compensi".
"L’Istituto, infatti, utilizzerà i dati -chiarisce la circolare- per l’accredito delle spettanze e dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore del prestatore. L’utilizzatore, inoltre, dovrà sempre transitare dalla piattaforma telematica Inps per il pagamento del libretto di famiglia, per ulteriori richieste di libretti nominativi prepagati e per effettuare la comunicazione mensile".
"Questa, infatti, deve avvenire -conclude- entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui è stata svolta la prestazione lavorativa con la finalità di fornire all’Inps le informazioni necessarie per procedere al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi".