E' Giuseppe Conte il nome proposto oggi al Colle come "premier politico" del futuro governo giallo-verde. Ma per la nascita del nuovo esecutivo serve ancora tempo. Spetta infatti al Presidente della Repubblica nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Ci si prepara quindi, prassi e Costituzione alla mano, a mettere in moto una serie di procedure necessarie alla formazione di un esecutivo nel pieno delle sue funzioni. A partire dall'incarico, che il Capo dello Stato affiderà al candidato prescelto. Seguirà la nomina del premier e dei vari titolari dei dicasteri, che dovranno poi prestare il giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento entro dieci giorni dalla sua formazione.
INCARICO - Il Capo dello Stato convoca al Quirinale il candidato prescelto al quale, in forma esclusivamente orale, affida l'incarico di formare il governo. Del conferimento dell'incarico dà notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l'incarico, il presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici. L'interessato accetta con riserva, quindi apre una fase di tre-quattro giorni durante la quale svolge una serie di consultazioni con le forze politiche, economiche e sociali, in vista della messa a punto del programma e della squadra di governo.
NOMINA - L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni si reca nuovamente al Quirinale per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva e per proporre la lista dei ministri, che viene discussa con il Presidente della Repubblica a cui spetta il potere di nomina. Da qui si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del capo dell'esecutivo e dei ministri. In sintesi il procedimento si conclude con l'emanazione di tre tipi di decreti del presidente della Repubblica: quello di nomina del presidente del Consiglio (controfimato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal presidente del Consiglio); quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato anch'esso dal presidente del Consiglio nominato).
GIURAMENTO - A quel punto, articolo 93 della Costituzione, "il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica". Il giuramento viene prestato secondo la formula rituale indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88, che recita: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione". Il giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà che incombe su tutti i cittadini e, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all'art. 54 della Costituzione).
PASSAGGIO DI CONSEGNE E FIDUCIA - Subito dopo il giuramento avviene il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo governo, con la cerimonia della campanella a palazzo Chigi tra il capo dell'esecutivo uscente e quello subentrante. Quindi la prima riunione del Consiglio dei ministri nomina il sottosegretario alla Presidenza. "Il governo - primo comma dell'articolo 94 della Costituzione - deve avere la fiducia delle due Camere. Entro dieci giorni dalla sua formazione - terzo comma - il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia". Tuttavia, è bene precisare che il presidente del Consiglio e i ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.