Anche le prostitute, come tutti i contribuenti, devono pagare le tasse, Irpef e Iva, e non conta che l'attività praticata non sia presente tra i codici delle dichiarazioni dei redditi prestabiliti dall’Agenzia delle Entrate. La fonte primaria dell'obbligo al pagamento delle tasse è la normativa europea che inquadra i servizi delle prostitute come prestazione di servizi retribuita.
A fare luce sulla questione è una sentenza tributaria pubblicata dalla prima sezione della Ctp Savona sul caso di una ragazza dell’est europeo che aveva ricevuto l'accertamento sul conto corrente. "Una volta figurava come addetta alle pulizie - si legge su 'Savona news' - ma dopo la verifica la donna ammette di fare la escort e di guadagnare almeno 36mila euro l’anno. Scatta l’inversione dell’onere della prova secondo cui dopo l’indagine bancaria è il contribuente a dover dimostrare che gli elementi emersi dalle movimentazioni sul conto non sono riferibili ad attività imponibili. E la donna non riesce a documentarlo, così come fallisce nel tentativo di evitare il pagamento dell’Iva sul rilievo che le entrate sarebbero frutto di un’attività illecita, che invece risulta contraria solo al buon costume".
"A documentare che l’attività risulta ben organizzata - si legge ancora - è il diario degli appuntamenti con i clienti ritrovato dai verificatori a casa della ragazza, tanto che il fisco ha ritenuto deducibili le spese sostenute dalla escort per farsi pubblicità su giornali e riviste". E secondo la Corte di giustizia europea la prostituzione deve essere ritenuta una prestazione di servizi retribuita a meno che non risulti attività puramente marginale.
"In Italia - ricorda 'La legge per tutti', portale di informazione e consulenza legale - la prostituzione non è regolamentata da alcuna legge. Dal punto di vista civilistico il contratto concluso con la escort è nullo perché l’oggetto (la prestazione sessuale dietro pagamento di denaro) è considerato contrario al buon costume e, quindi, illecito".
"Questo però non vuol dire che il meretricio sia vietato o costituisca un reato. Tutt’altro - si sottolinea - l’attività della escort, dal punto di vista penale, è pienamente lecita, così come non commette reato colui che venga trovato a consumare un rapporto a pagamento".