La Terza sezione penale ha accolto il ricorso di un 48enne veneto condannato per maltrattamenti in famiglia e per violenza sessuale ai danni della consorte. L'uomo si è difeso chiedendo le attenuanti alla luce del fatto che - a detta della difesa - gli abusi avvenivano solo quando lui era ubriaco.
La Cassazione non esclude l'applicazione dell'attenuante di minore gravità, nei casi di abusi sessuali commessi ai danni della consorte. In particolare, la Terza sezione penale ha accolto il ricorso di un 48enne veneto condannato (l'entità della pena non è specificata) per maltrattamenti in famiglia e per violenza sessuale ai danni della consorte. L'uomo si è difeso in Cassazione chiedendo le attenuanti alla luce del fatto che - a detta della difesa - le violenze avvenivano solo quando lui era ubriaco. Tesi alla quale si è opposto con forza il pg della Cassazione Pietro Gaeta che ha sollecitato l'inammissibilità del ricorso.
Nonostante la sollecitazione del pg, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Venezia (ottobre 2012) e ha disposto un nuovo esame del caso sulla possibilità di applicare le attenuanti. In particolare, la Suprema Corte, giudicando "fondato" il ricorso dell'uomo, ha osservato che "così come l'assenza di un rapporto sessuale 'completo' non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l'attenuante, simmetricamente la presenza dello stesso rapporto completo non può, per ciò solo, escludere che l'attenuante sia concedibile, dovendosi effettuare una valutazione del fatto nella sua complessità".
Nel dettaglio, gli 'ermellini' hanno ricordato che lo sconto di pena "deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive e alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave". Ci sarà, dunque, un nuovo esame della vicenda perché il giudice del precedente grado di giudizio non ha "tenuto conto degli stabili approdi interpretativi" della Cassazione.
Il ricorso del 48enne veneto contro la condanna per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale era volto a ribaltare il verdetto della Corte d'appello di Venezia del 7 ottobre 2013 che aveva detto no alla richiesta per l'uomo di uno sconto di pena. A questo proposito, il relatore Gastone Andreazza - sentenza 39445 - rileva che "la Corte veneziana ha escluso l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., proprio facendo fondamentalmente leva sulla considerazione che 'in ogni caso la consumazione di una violenza carnale completa, al di là delle condizioni soggettive nelle quali versi l'autore, resta un fatto non sussumibile fra le violenze sessuali di minore gravità, in tal modo non tenendo conto degli stabili approdi interpretativi di questa Corte".
Ci sarà dunque un nuovo esame della drammatica vicenda di violenza in ambito famigliare poiché, scrive la Cassazione, "è mancata, quanto alle caratteristiche del fatto, una disamina complessiva dello stesso in particolare con riferimento alla valutazione delle ripercussioni delle condotte, anche sul piano psichico, sulla persona della vittima essendosi i giudici di appello limitati - nel fare riferimento a plurimi rapporti sessuali ottenuti con la violenza e senza il minimo rispetto della dignità e libertà di determinazione della donna - a descrivere il fatto contestato, necessariamente comprensivo, per stessa definizione normativa, di violenza, senza tuttavia analizzarne, come necessario, gli effetti". La Procura della Cassazione rappresentata da Pietro Gaeta si era opposta alla possibilità di sconto di pena per uno stupro.